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I princìpi fondamentali del nostro ordinamento
Il presente Statuto definisce struttura, funzioni e poteri dell’Ente Bilaterale e stabilisce le regole fondamentali per il suo funzionamento.
Nel presente Statuto sono specificati gli obiettivi di E.B.LIG., i suoi organi di governo, le modalità di elezione dei suoi rappresentanti, le regole per l’amministrazione delle risorse e le procedure da adottare nelle decisioni.
Articoli da 1 a 12
A norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, a iniziativa delle Organizzazioni Regionali Liguri dell'Artigianato:
- Confartigianato/Fralig,
- CNA,
- CASA,
- CLAAI,
e delle Confederazioni Regionali dei sindacati dei lavoratori:
- CGIL,
- CISL,
- UIL,
un'associazione denominata "ENTE BILATERALE LIGURE" (E.B.LIG.), di seguito per brevità indicata come Ente.
L'Ente ha sede nel Comune di Genova ed ha durata indeterminata nel tempo, salvo scioglimento anticipato di cui all'art.25. Qualsiasi variazione di sede nello stesso Comune non comporta modifiche ai patti sociali.
Qualora se ne presenti l'opportunità potranno essere istituiti, mediante apposita regolamentazione, recapiti operativi dell'Ente nel territorio delle province liguri, rispettivamente per ciascuna categoria di fruitori di cui all'art. 6 che segue, presso le sedi decentrate delle parti di cui all'art. 1.
Previo consenso di tutte le parti costituenti di cui all'art. 1 potranno altresì essere istituite articolazioni territoriali dell'Ente.
L'Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese, tra le parti costituenti di cui all'art. 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:
- dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della Liguria;
- degli imprenditori artigiani e dei loro familiari collaboratori.
Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento nella Liguria dell'artigianato e del lavoro dipendente nel settore artigiano, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione professionale e dell'ambiente e sicurezza.
L'Ente ha anche il fine di consentire la realizzazione di iniziative concertate dalle parti costituenti di cui all'art. 1 con il soggetto politico regionale ed altri soggetti pubblici o privati.
Gli scopi di cui sopra verranno perseguiti secondo quanto previsto nell'allegato Regolamento che forma parte integrante del presente Statuto.
L'Ente eroga prestazioni e servizi a tre livelli:
1° livello intercategoriale per prestazioni e servizi comuni, derivanti da accordi collettivi, a tutte le imprese e i lavoratori iscritti di cui all'art. 6, secondo quanto previsto nell'allegato regolamento;
2° livello di categoria, per prestazioni e servizi prescelti dalle clausole contrattuali collettive tra quelli disciplinati nel regolamento allegato;
3° livello volontario individuale per servizi o prestazioni scelte liberamente dalle singole imprese e dai singoli lavoratori tra i servizi offerti dall'Ente e disciplinati nell'allegato regolamento.
L'erogazione delle prestazioni avverrà con le modalità e le misure stabilite nell'allegato regolamento.
Sono soci fondatori dell'Ente:
- le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le loro articolazioni provinciali (Associazioni/Unioni);
- le Organizzazioni Regionali di categoria articolazioni delle sopra citate confederazioni artigiane;
- le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL regionali e le loro articolazioni territoriali;
- le Federazioni Sindacali Regionali di categoria aderenti alle predette Confederazioni Sindacali;
che manterranno anche in futuro la qualifica di "soci fondatori", anche se fusi tra loro e con denominazione variata.
Sono iscritti alle gestioni dei servizi dell'Ente le imprese artigiane, anche in forma cooperativa, e i consorzi artigiani iscritti agli albi provinciali di cui alla LR 03/03 e i lavoratori dipendenti dagli stessi con esclusione dei lavoratori a domicilio, nonché le imprese associate ai soci di cui all'art.5, per i casi previsti dal regolamento.
L'iscrizione dei singoli dipendenti e delle singole imprese può essere mantenuta, anche in assenza della condizione di cui al comma precedente, per le prestazioni o i servizi di 3° livello di cui all'art. 4.
L'iscrizione all'Ente cessa con:
- lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell'Ente medesimo;
- su indicazione in tal senso del contratto o accordo collettivo di categoria limitatamente alle prestazioni di secondo livello per le imprese ed i lavoratori della categoria interessata;
- negli altri casi previsti dal regolamento;
- nel caso di cessazione dell'impresa o di perdita della qualifica artigiana della stessa tranne che per le prestazioni di terzo livello ai sensi dell'art. 6 che precede.
In caso di cessazione dell'iscrizione, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per quote associative e/o contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'Ente.
Per gli scopi di cui all'art. 3 in relazione ai diversi livelli di prestazioni e servizi di cui all'art. 4 si provvede:
- con il contributo a carico delle imprese e dei lavoratori previsto agli accordi interconfederali regionali;
- con i contributi a carico delle imprese e dei lavoratori previsti nei singoli accordi o contratti di categoria;
- con i proventi regionali relativi alla formazione professionale e al mercato del lavoro;
- nonché con ogni altro provento che a qualsiasi titolo venga attribuito da qualsiasi soggetto pubblico/privato per il perseguimento degli scopi sociali;
- con la contribuzione volontaria di lavoratori e imprese relativamente a prestazioni e servizi di terzo livello ex art. 4.
Possono essere attribuiti altresì all'Ente compiti di raccolta di quote di servizio o quote associative di categoria e speciali quote aggiuntive dovute dalle imprese non aderenti alle organizzazioni artigiane di cui all'art. 1 ed attribuite a queste ultime per l'attività di rappresentanza da esse svolta.
L'entità di tali quote aggiuntive sarà fissata nel regolamento esecutivo approvato dal Consiglio Direttivo.
Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché le erogazioni delle prestazioni e dei servizi, sono disciplinate dall'allegato regolamento con apposite norme.
L'Ente al fine di meglio gestire le risorse di cui al presente articolo, può compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.
Sono organi dell'Ente:
- i Comitati di categoria;
- i presidenti dei Comitati di categoria;
- i vicepresidenti dei Comitati di categoria;
- il Consiglio Direttivo dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio Sindacale.
Tutte le cariche sono gratuite salvo diverse disposizioni stabilite da norme di legge.
Per ogni categoria negoziale che abbia previsto, con un accordo o contratto collettivo di categoria, di usufruire dei servizi dell'Ente è istituito un Comitato di categoria composto di 12 membri nominati per metà dalle OO.SS. dei lavoratori e per metà dalle Organizzazioni Artigiane stipulanti.
I criteri di ripartizione dei posti, rispettivamente, attribuiti alla parte artigiana e alla parte sindacale dei lavoratori dovranno essere concordati con patti parasociali tra le OO.AA. e tra le OO.SS. e comunicati all'Ente prima di rendere operativa l'adesione della categoria ai servizi dell'Ente.
I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le Organizzazioni interessate non abbiano comunicato all'Ente con lettera raccomandata i nominativi dei nuovi membri.
I membri del comitato possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di un altro cessa dalla carica insieme agli altri membri del comitato. Anche eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle organizzazioni interessate all'Ente.
Ai Comitati di categoria compete l'impostazione e le decisioni sulle gestioni e sui servizi di categoria e sulle relative risorse, all'interno delle linee guida fissate dal Consiglio Direttivo dell'Ente; compete altresì la verifica sullo stato di attuazione dei deliberati affidati per la realizzazione al Consiglio di Amministrazione e la sorveglianza sul normale andamento delle gestioni e dei servizi di categoria.
I Comitati di categoria potranno deliberare un rimborso delle spese effettivamente sostenute per i membri del comitato, da far gravare sulle risorse dei fondi di categoria, nello svolgimento delle loro attività in favore dell'Ente espletate sulla base di specifico mandato del Comitato.
Il Comitato elegge il Presidente dello stesso tra i membri di parte artigiana e il Vicepresidente tra i membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La candidatura unica per la nomina del Presidente è riservata ai membri di parte artigiana mentre quella per la nomina del Vicepresidente è riservata ai membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
I Comitati di categoria si riuniranno di norma ogni semestre, oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del comitato o dal Vicepresidente dello stesso o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
La convocazione del Comitato è fatta dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Direttore dell'Ente o un suo delegato assiste alla riunione del comitato ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.
Ciascun membro del comitato ha diritto ad un voto.
Per la validità della riunione del comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei membri previsti all'art. 10 primo comma.
Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- all'unanimità qualora i presenti alla riunione del Comitato non rappresentino pariteticamente le due parti, organizzazioni artigiane e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione.
Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, la delibera verrà rinviata alla successiva riunione del comitato. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nella impossibilità di deliberare, la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1.
Il Presidente e il Vicepresidente del comitato di categoria rappresentano unitariamente gli interessi del comitato di categoria all'interno dell'Ente. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente. Rappresentano al Consiglio di Amministrazione le esigenze e i problemi della categoria al fine di individuare linee di soluzione ai problemi gestionali categoriali.
Il Presidente del comitato di categoria, o in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, convoca il comitato con le modalità previste dall'art. 12 che precede alle parti di cui all'art. 1.
Il Consiglio Direttivo è composto:
- dai Presidenti e dai Vicepresidenti dei comitati di categoria, istituiti ai sensi dell'art. 11;
- da 12 rappresentanti delle OO.AA. di cui all'art. 1;
- da 12 rappresentanti delle OO.SS. confederali regionali dei lavoratori di cui all'art. 1.
I membri del Consiglio Direttivo nominati dalle OO.AA e SS. confederali regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Possono essere sostituiti dalle Organizzazioni di appartenenza in qualsiasi momento. Il membro nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri membri del consiglio. Anche le eventuali sostituzioni dei membri nel corso del loro mandato debbono essere comunicate dalle organizzazioni interessate all'Ente con lettera raccomandata.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni anno, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vicepresidente dell'Ente o dal Presidente del Collegio dei Sindaci, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
La convocazione del Consiglio è fatta dalla Segreteria dell'Ente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione al domicilio eletto da ciascun membro. In caso di urgenza il termine di convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno. Il direttore dell'Ente assiste alla riunione del Consiglio ed adempie alle funzioni di segretario senza diritto di voto.
Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.
Le deliberazioni sono prese:
- a maggioranza assoluta dei voti presenti in caso di composizione paritetica dei voti esprimibili dai rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- all'unanimità qualora i voti presenti alla riunione non rappresentino pariteticamente le due parti, organizzazioni artigiane e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L'unanimità deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta in questione. Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa la materia verrà demandata alle parti di cui all'art. 1.
Articoli da 12 a 27
Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio Sindacale;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;
- approvare il regolamento esecutivo interno dell'Ente;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali circa l'attività dell'Ente ivi compreso quanto previsto dall'art. 8 ultimo comma;
- ratificare le modifiche al presente statuto e all'allegato regolamento stabilite con accordi sindacali dalle OO.AA e OO.SS. di cui all'art. 1;
- ratificare lo scioglimento dell'Ente stabilito con accordo sindacale dalle OO.AA e OO.SS di cui all'art. 1 o ai sensi dell'art. 24 che segue.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio Direttivo è composto di 12 membri di cui:
- sei membri tra i componenti del Consiglio Direttivo, designati dai consiglieri espressi dalle Organizzazioni artigiane;
- sei membri tra i componenti del Consiglio Direttivo, designati dai consiglieri espressi dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori.
Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento nomina, al suo interno, il Presidente dell'Ente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni artigiane ed il Vicepresidente nella persona di un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Ente a norma dell'art. 15;
- nominare il Direttore dell'Ente;
- promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento dell'Ente;
- provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Ente e delle relative note esplicative;
- provvedere alla compilazione del regolamento esecutivo interno dell'Ente;
- assumere e licenziare eventuale personale dell'Ente fissandone il relativo trattamento economico;
- curare l'esecuzione delle delibere dei comitati di categoria per le gestioni e i servizi categoriali;
- sottoporre ai comitati di categoria iniziative e progetti sulle gestioni e sui servizi categoriali che consentano il massimo sviluppo di sinergie e di produttività categoriale e intercategoriale delle risorse raccolte;
- conoscere e dirimere i reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all'Ente in merito alle contribuzioni ed erogazioni dei servizi e delle gestioni;
- provvedere all'attività necessaria per l'istituzione degli eventuali recapiti di cui al secondo comma dell'art. 2 che precede.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; le convocazioni possono essere effettuate anche per via breve o telefonica.
Per la validità delle riunioni è necessaria di norma la presenza di tutti i membri. In caso di impedimento, un membro può delegare il proprio voto ad altro membro del Comitato designato dalle organizzazioni di cui è espressione; per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza qualificata pari a 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai membri presenti fisicamente o per delega.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio e a lui spetta rappresentare l'Ente di fronte ai terzi.
Sovraintende all'applicazione del presente Statuto e dell'allegato regolamento; promuove, di concerto con il Vicepresidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le riunioni da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato, salva la facoltà di sostituzione contemplata nelle norme precedenti.
Spetta al Vicepresidente:
- sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione del presente Statuto e dell'allegato regolamento;
- coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente Statuto;
- sostituire il Presidente in quegli atti e in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti designati: due dalle OO.AA, due dalle OO.SS dei lavoratori, uno di comune accordo tra le parti che sia iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, in caso di impedimento vengono sostituiti dai supplenti.
I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dagli artt. 2397 e seguenti del C.C.
I sindaci devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Spetta in particolare al Collegio Sindacale controllare la corrispondenza dell'attività gestionale agli scopi statutari e la regolarità contabile e amministrativa delle registrazioni dell'Ente.
Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga necessario o quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna necessità di procedura.
Tutte le riunioni e le risultanze degli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro dei verbali delle adunanze del Collegio.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti del C. di A. stesso scelto in una rosa di cinque nomi indicati di comune accordo dalle parti di cui all'art. 1.
Il Direttore ha il compito di:
- organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento;
- attuare operativamente le singole deliberazioni dei Comitati di categoria, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione;
- riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno ai Comitati di categoria, al Consiglio Direttivo e al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie relative all'andamento dell'Ente e delle singole gestioni o servizi;
- adempiere tutti i compiti che allo stesso competono in base al presente statuto e regolamento allegato e al regolamento interno di esecuzione approvato dal Consiglio Direttivo.
Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti dell'Ente.
Le disponibilità dell'Ente sono costituite dai contributi via via versati dagli iscritti ai sensi dell'art. 8 e dagli altri proventi ivi previsti dagli interessi attivi sulle predette somme e dai frutti dell'attività di gestione, da realizzarsi per alcune gestioni o servizi, ai sensi dell'allegato regolamento, mediante convenzione con primarie società di assicurazione e/o di gestione finanziaria, via via diminuiti delle erogazioni per prestazioni effettuate dall'Ente, ai sensi dell'allegato regolamento, e delle spese di gestione e Amministrazione.
Fanno parte delle disponibilità anche eventuali entrate per ritardati versamenti, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo nel regolamento di esecuzione approvato dallo stesso, e quant'altro incassato a titolo di lascito, donazione, sovvenzione da chiunque disposto in via continuativa o occasionale ed anche eventuali immobili acquistati e finalizzati per l'attività istituzionale dell'Ente.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere formato secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legge.
Gli avanzi di gestione sono integralmente destinati ad incrementare il patrimonio dell'Ente per far fronte agli scopi sociali.
Oltre che per le cause risultanti dalla legge, lo scioglimento anticipato dell'Ente è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
- recesso di una o più delle OO.AA. o OO.SS. dei lavoratori di cui all'art. 1;
- impossibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale;
- evoluzione del quadro normativo contrattuale che renda superata l'esistenza dell'Ente.
Dopo la delibera di scioglimento il Consiglio di Amministrazione assume collegialmente i poteri del liquidatore.
Estinte le passività verso i terzi ed assegnate agli iscritti aventi diritto le prestazioni comunque dovute anche in ipotesi di liquidazione, il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a finalità analoghe a quelle dell'Ente.
Tutte le controversie comunque relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto dell'allegato regolamento sono deferite alla decisione di un Collegio arbitrale irrituale composto di tre arbitri così nominati.
Un membro nominato di comune accordo dalle OO.AA. di cui all'art.1, un membro nominato di comune accordo dalle OO.SS. dei lavoratori di cui all'art.1, il terzo membro con funzioni di Presidente designato dagli altri due arbitri entro trenta giorni o, in difetto, su richiesta di una qualunque delle parti designato dal Presidente del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 810 C.P.C. il quale provvede altresì alla nomina dell'arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla comunicazione ad essa della nomina dell'arbitro dell'altra parte.
Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, come mandatari comuni delle parti amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall'ultima accettazione delle loro nomine.
Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata alle parti.
Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.
Le parti si impegnano sin d'ora ad apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto che dovessero rendersi in futuro utili o necessarie mediante patti parasociali concordati e sottoscritti da tutti i soci fondatori quali: Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e delle Confederazioni Regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL regionali della Liguria.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'allegato regolamento, si rinvia alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai protocolli sindacali che costituiscono parte integrante a tutti gli effetti del presente statuto, e alle eventuali successive modificazioni.