Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato
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Cos'è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA) costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL e UIL) in attuazione dell'art. 3, c. 14 della L. n° 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") e dell'art. 27, del D.Lgs. n° 148/2015.
Cos'è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA) costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL e UIL) in attuazione dell'art. 3, c. 14 della L. n° 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") e dell'art. 27, del D.Lgs. n° 148/2015.
FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane ad esso iscritte con prestazioni integrative in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Inoltre, FSBA – in linea con le disposizioni del Governo e grazie alle risorse dallo stesso stanziate – gestisce il sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese artigiane (anche se non iscritte al fondo stesso) nel difficile periodo di pandemia COVID-19.
Ogni prestazione erogata da FSBA prevede la gestione a carico dello stesso dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS grazie alle sinergie ed alle procedure consolidate con l’Istituto.
A chi si rivolge
Il versamento del contributo ad EBNA – Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (e, quindi, a FSBA) esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura ed Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidei
- Area Meccanica
- Area Tessile e Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporti
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Le prestazioni
Le misure sono destinate ad assicurare a lavoratrici e lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
A lavoratrici e lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti a FSBA è fornita un’indennità ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n° 148/2015, nei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 dello stesso decreto.
Come da Regolamento FSBA:
- IN CASO DI ASSEGNO ORDINARIO
le integrazioni sono previste per un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana);
- IN CASO DI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ
le integrazioni sono previste per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana).
Download
Informazioni generali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro che definisce il funzionamento di FSBA.
Il Fondo di Solidarietà è operativo e le imprese possono presentare, previo accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale come previsto agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n° 148/2015.
Sui siti di EBNA, FSBA e degli Enti Regionali trovi il link per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande.
È a disposizione un Help Desk Tecnico al numero 06 948.026.15.