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Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato

FSBA

Cos'è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA) costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL e UIL) in attuazione dell'art. 3, c. 14 della L. n° 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") e dell'art. 27, del D.Lgs. n° 148/2015.

Cos'è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l'Artigianato (FSBA) costituisce una componente essenziale del nuovo welfare ed è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL e UIL) in attuazione dell'art. 3, c. 14 della L. n° 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") e dell'art. 27, del D.Lgs. n° 148/2015.

FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane ad esso iscritte con prestazioni integrative in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

Inoltre, FSBA – in linea con le disposizioni del Governo e grazie alle risorse dallo stesso stanziate – gestisce il sostegno al reddito a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese artigiane (anche se non iscritte al fondo stesso) nel difficile periodo di pandemia COVID-19.

Ogni prestazione erogata da FSBA prevede la gestione a carico dello stesso dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS grazie alle sinergie ed alle procedure consolidate con l’Istituto.

A chi si rivolge

Il versamento del contributo ad EBNA – Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (e, quindi, a FSBA) esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.

Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:

Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.

Le prestazioni

Le misure sono destinate ad assicurare a lavoratrici e lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

A lavoratrici e lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti a FSBA è fornita un’indennità ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n° 148/2015, nei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 dello stesso decreto.

Come da Regolamento FSBA:

le integrazioni sono previste per un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana);

le integrazioni sono previste per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana).

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Informazioni generali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro che definisce il funzionamento di FSBA.

Il Fondo di Solidarietà è operativo e le imprese possono presentare, previo accordo sindacale, le domande di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale come previsto agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n° 148/2015.

Sui siti di EBNA, FSBA e degli Enti Regionali trovi il link per accedere al sistema informatico che consente la registrazione delle imprese e la presentazione delle domande.

È a disposizione un Help Desk Tecnico al numero 06 948.026.15.

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