EBLIG e il FARG

FARG

Fondo artigiano regionale per la formazione degli imprenditori dei lavoratori grafici

Art. 1 - Costituzione
E' costituita tra le Organizzazioni regionali sindacali dei datori di lavoro

CONFARTIGIANATO UNIONE REGIONALE ARTIGIANI GRAFICI DELLA LIGURIA, con sede in Genova, Via Caffa 14/7 sc. B di seguito denominata CONFARTIGIANATO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO COMITATO REGIONALE LIGURE con sede in Genova, Piazza Senarega 1/8 di seguito denominata CNA

E le Organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori dipendenti
FILIS-CGIL Liguria con sede in Genova,
FIS-CISL Liguria con sede in Genova,
FILISIC-UIL Liguria con sede in Genova,

una libera associazione ai sensi del Capo II, Titolo II denominata Fondo Artigiano Regionale per la Formazione degli imprenditori e dei lavoratori del settore grafico, cartotecnico, serigrafico, fotografico di seguito denominato FARG.

Art. 2 - Scopi
Il FARG non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, controllare e finanziare l'attivita' di formazione e aggiornamento professionale o formazione ricorrente rivolte sia a titolari artigiani e familiari collaboratori, sia a lavoratori dipendenti e giovani da inserire in imprese artigiane.

Per attuare lo scopo sociale il FARG provvedera' a:

- divulgare i propri scopi presso le imprese artigiane grafiche, i lavoratori loro dipendenti e le istituzioni pubbliche e private che curano la formazione professionale invitando tutti gli interessati a presentare progetti, anche di ricerca di settore, aventi ad oggetto le attivita' di cui al primo comma che precede;

- scegliere tra i progetti quelli che a giudizio insindacabile del Comitato di Gestione rispondano al migliore equilibrio tra costi e risultati formativi per artigiani e lavoratori con particolare attenzione nei confronti degli apprendisti e dei giovani;

-finanziare totalmente o parzialmente iniziative formative prescelte, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, mediante convenzione con l'Ente o istituzione, individuato per particolari competenze ed esperienze nel settore, che provvedera' all'effettiva gestione dei progetti. Il FARG non finanziera' attivita' formative a singole imprese che ne facciano richiesta in mancanza di preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato di Gestione del FARG stesso. Nella convenzione dovra' essere previsto un diritto di controllo da parte del FARG sulla corretta gestione dell'iniziativa finanziata e il diritto del FARG di revocare i finanziamenti qualora vengano riscontrate irregolarita'.

Il FARG ha altresi' lo scopo di promuovere interventi a favore di ex-dipendenti provenienti da imprese artigiane del settore, finalizzati all'orientamento e alla ricerca attiva di ricollocazione occupazionale, usando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione e dagli accordi fra le parti.

Il FARG potra' coadiuvare le iniziative a favore dello sviluppo del settore realizzate dai soci fondatori.

Il FARG e' alimentato dai contributi provenienti dalle imprese e dai lavoratori in base agli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni artigiane e sindacali per i settori, di cui all'art. 1, nonche' da ogni eventuale erogazione, donazione ed elargizione comunque pervenuta. Apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione disciplinera' le modalita' di erogazione dei finanziamenti.

Al FARG possono essere attribuiti compiti di raccolta di contributi che interessano singolarmente o congiuntamente uno o piu' dei soci fondatori di cui all'art. 4.

Art. 3 - Sede e durata
Il FARG avra' sede presso l'Ente Bilaterale Ligure - Via Caffa 14/7 sc. B - 16129 - Genova e avra' durata indeterminata nel tempo.

Art. 4 - Soci
Sono soci alla costituzione, di seguito chiamati "SOCI FONDATORI" le organizzazioni regionali dell'artigianato, di seguito denominate OO.AA. e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti, di seguito denominate OO.SS., di cui all'articolo 1. Unicamente tali soci (anche se fusi tra loro e con denominazione variata) manterranno anche in futuro la qualifica di "soci fondatori".

Sono soci EFFETTIVI gli Enti, le Associazioni e coloro che, per specifiche competenze operative nel settore, ne facciano richiesta, previa delibera del Comitato di Gestione, che decide insindacabilmente sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio. Gli associati dovranno versare una quota al momento dell'adesione e quote annuali d'iscrizione, l'ammontare delle quali sara'determinata dal Comitato di Gestione di cuiall'art.6.

Sono soci ADERENTI:

a) le imprese artigiane e forme associate, aventi i requisiti di cui alla L. 443/85 e successive modifiche o leggi sostitutive, che comunque risultino iscritte ad una delle OO.AA. fondatrici e tutte le imprese artigiane che applicano i contratti e gli accordi collettivi validi per il settore nella Liguria;

b) i lavoratori dipendenti delle imprese di cui alla lettera a).

Requisito essenziale per l'adesione e' l'applicazione dei CCNL e/o accordi regionali vigenti.

I soci effettivi e aderenti non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 5 - Organi del FARG
Sono organi del FARG:

a) il Comitato di Gestione;

b) il Presidente e Vicepresidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione e' composto da 12 componenti nominati per meta' dalle organizzazioni degli artigiani e per meta' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. I criteri di ripartizione dei posti attribuiti alla parte artigiana e alla parte sindacale dei lavoratori dovranno essere concordati, rispettivamente, tra le OO.AA. e le OO.SS. e comunicati al FARG.

I componenti durano in carica tre anni e alla scadenza mantengono il pieno esercizio delle funzioni fino a quando le organizzazioni interessate non abbiano comunicato al Comitato di Gestione del FARG con lettera raccomandata i nuovi nominativi.

I componenti possono essere sostituiti dalle rispettive organizzazioni in qualsiasi momento. Il componente nominato in sostituzione di altro cessa dalla carica insieme agli altri. Anche le eventuali sostituzioni dei componenti nel corso del loro incarico devono essere comunicate con lettera raccomandata.

Art. 7 - Poteri Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione e' investito di ogni e piu' ampio potere nell'amministrazione e gestione del Fondo.

Spetta al Comitato di Gestione tra l'altro:

- riscuotere ed amministrare i contributi stabiliti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

- impiegare i fondi a disposizione in conformita' alle disposizioni dello statuto e del regolamento;

- deliberare il regolamento del FARG;

- esaminare, approvare e scegliere i progetti di formazione professionale da ammettere al finanziamento;

-predisporre ed approvare le convenzioni con gli Enti gestori delle iniziative gestite con finanziamento in tutto o in parte a carico del FARG;

- predisporre ed approvare le convenzioni e i rimborsi spese per le attivita' amministrative del FARG affidate a terzi;

- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 8 - Deliberazioni
Le riunioni del Comitato di Gestione sono tenute ogni qualvolta se ne presenti la necessita' e almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente e del Vicepresidente oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. Le convocazioni avvengono tramite fax da inviarsi presso la sede della organizzazione che ha designato i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Esse devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti del Comitato.

Le decisioni sono prese:

- a maggioranza assoluta dei presenti con diritto al voto in caso di composizione paritetica dei rappresentanti delle OO.AA. e delle OO.SS.;

-all'unanimita' qualora i presenti alla riunione del Comitato non rappresentino pariteticamente le due parti, OO.AA. e OO.SS.

L'unanimita' deve essere richiesta da un membro nel corso della seduta.

Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma che precede la delibera sull'argomento all'o.d.g. non possa essere presa, la decisione verra' rinviata alla successiva riunione. Qualora anche in questa seconda riunione ci si trovi nell'impossibilita' di deliberare, la questione verra' demandata alle parti di cui all'art. 1.

Le votazioni sono palesi, salvo che si decida su questioni di persone, nel qual caso la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente
Il Comitato di Gestione elegge nel proprio interno il Presidente su designazione delle OO.AA. ed il Vicepresidente su designazione delle OO.SS..

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

La legale rappresentanza del FARG di fronte a terzi e in giudizio spetta la Presidente e in caso di suo impedimento al Vicepresidente.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, viene nominato dai soci fondatori di cui all'art. 1, rimane in carica tre anni ed e' rieleggibile. Assiste alle riunioni del Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio e redige su di esso la relazione illustrativa per il Comitato di Gestione, nonche' controlla la regolarita' della contabilita'.

Art. 11 - Rimborsi spese
Tutte le cariche del FARG sono gratuite.

Ai componenti dei vari organi del FARG sara' riconosciuto il rimborso delle spese incontrate per l'espletamento dei loro incarichi.

La misura dei rimborsi sara' stabilita dal Comitato di Gestione.

Art. 12 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Comitato di Gestione e presentati entro il 31 marzo di ciascun anno alle organizzazioni di categoria di cui all'art. 1 per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 13 - Adesione ad associazioni
Il FARG aderira' all'EBLIG. Potra' inoltre aderire ad altri Enti o Associazioni promosse dalle Organizzazioni Regionali degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, con delibera unanime del Comitato di Gestione.

Art. 14 - Scioglimento e cessazione
Lo scioglimento anticipato del FARG e' deliberato dal Comitato di Gestione nei seguenti casi:

a) cattivo funzionamento del FARG;

b) recesso di una o piu' delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1;

c) evoluzione del quadro normativo o contrattuale che renda superflua l'esistenza del FARG;

d) altri motivi di opportunita'.

Il Comitato di Gestione dopo la delibera di scioglimento assume collegialmente i poteri del liquidatore, ivi compreso quello di destinare il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione ad attivita' analoghe a quelle del FARG.

FARG