EBLIG e la Regione Liguria

Convenzione con la Regione Liguria

Cassa Integrazione ai lavoratori delle imprese artigiane in crisi

Estesa la cassa integrazione anche ai lavoratori delle imprese artigiane in crisi

In data 10 luglio 2006 le Associazioni Datoriali dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori hanno siglato un Protocollo di Intesa per l’applicazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga alle normative vigenti a tutte le imprese escluse dalla CIGS.

Pertanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato , ai sensi dell’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’estensione dei benefici previsti dall’ accordo governativo sottoscritto  in data 12 luglio 2005 e confermati con decreto del Ministro del Lavoro e delle P.S. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 36961 del 26 settembre 2005 l’attivazione delle procedure a favore dei lavoratori delle imprese anche artigiane, che si trovino in momentanea crisi produttiva.

L’Accordo prevede un tetto di spesa pari ad un milione e mezzo di euro.

 vademecum CIGS  ex art. 5 della legge n. 164/1975

Art. 1. Interventi di integrazione salariale

 Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:

1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.

Art. 2. Misure dell'integrazione salariale. 

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Art. 3. Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Art. 4. Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa. (Omissis)

Art. 5. Procedure di consultazione sindacale. 

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati. (Omissis)

CIGS IN DEROGA

 

Procedure:

A.      Lettera azienda per richiesta esame congiunto:

  • Regione Liguria
  • Direzione Regionale del Lavoro
  • E p.c. Commissione Bilaterale di bacino  (EBLIG)

 

B.      Verbale  di consultazione sindacale c/o EBLIG:

  • Azienda
  • Associazione di Categoria
  • Organizzazioni Sindacali

Azienda:

Richiesta di CIGS

  • alla Direzione Regionale del Lavoro;
  • alla  Regione Liguria;
  • all’INPS territorialmente competente.

allegare verbale consultazione sindacale e mod. CIGS deroga.

C.      Verbale di esame congiunto c/o Regione Liguria

  • Regione Liguria
  • Direzione Regionale del Lavoro
  • EBLIG

D.     La Direzione Regionale del Lavoro autorizza l’INPS competente all’erogazione del trattamento CIGS

 L’azienda comunica mensilmente alla DRL e INPS competente, per il tramite dell’EBLIG l’effettivo utilizzo della CIGS.

Convenzione Regione Liguria