L'Ente bilaterale ligure
a sostegno
del comparto artigiano
Gli Articoli
Fondi di primo livello
Fondi di secondo livello
Gestioni speciali
Entro il termine stabilito dal C.d.A. devono essere versate all'Ente le contribuzioni spettanti a carico dei datori di lavoro.
Non e' attualmente operativo il versamento a carico dei lavoratori dipendenti.
Art. 2 Contributo straordinario per ritardato versamento/rateazioni
In caso di tardivo versamento delle contribuzioni di cui al precedente art. 1 il C.d.A. potrà fissare un contributo straordinario. E' facoltà del C.d.A. di concedere, su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità. Le rateazioni potranno essere concesse alle imprese che abbiano ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali, in corso contratti di solidarietà o sospensione dal lavoro, subito un evento eccezionale.
La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento. In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione. In caso di rigetto dell'istanza, l'impresa per essere in regola con il versamento, è tenuta al pagamento di quanto dovuto entro la normale scadenza o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione se successiva alla scadenza.
Le imprese che intendono iscriversi possono presentare domanda al CdA per ottenere le rateazioni degli arretrati, in caso di dipendenti in forza superiore a cinque. In ogni caso le prestazioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo al versamento dell'ultima rata.
Art. 3 Requisiti per l'accesso alle prestazioni
Usufruiscono delle prestazioni e dei servizi dell'Ente le imprese artigiane, anche in forma cooperativa e i consorzi di cui alla legge 443/85 che effettuano il regolare versamento dei contributi all'Ente, ed i relativi lavoratori dipendenti.Le cooperative artigiane sono tenute al versamento dei soci lavoratori. Per le prestazioni che lo prevedono, possono essere fruitori anche i titolari artigiani, i soci, i collaboratori ex art. 230 bis del C.C. In applicazione dell'art. 2 dello Statuto il C.d.A. costituirà recapiti operativi presso le Associazioni Artigiane, di seguito denominati sportelli E.B.LIG., i quali saranno preposti a dare gratuitamente informazioni sia alle imprese che ai lavoratori interessati alle prestazioni per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti, nonché all'inoltro presso l'Ente delle richieste di prestazioni provenienti dalle imprese utilizzando idonea modulistica predisposta dall'Ente stesso.
A far data dal 1° gennaio 1999, per ottenere l'erogazione delle somme a carico dell'EBLIG, gli interessati, in base alle procedure previste dal presente regolamento e al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare apposita domanda all'EBLIG, inoltrandola esclusivamente per il tramite di uno sportello territoriale che ne rilascerà ricevuta. La documentazione si intende pervenuta all'EBLIG al momento della presentazione agli sportelli.
Al fine di accedere alle presenti agevolazioni, l'impresa deve dimostrare una continuità di versamenti pari ai due anni immediatamente precedenti la richiesta dell'agevolazione stessa. Inoltre l'ultimo versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di intervento.
La data del 31 dicembre non vige per gli interventi di cui all'art. 13. I modelli di versamento dovranno essere allegati alla domanda. In caso l'impresa non abbia avuto dipendenti negli anni precedenti, o in uno di essi, dovrà allegare fotocopia del libro matricola.
Infine se il primo versamento effettuato risulta essere l'anno di richiesta del contributo , non avendo avuto dipendenti in forza nei due anni precedenti, verranno accettate domande solamente a partire dal giorno successivo la scadenza annuale del versamento stesso.
L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici e sussidi dell'Ente potrà avvenire solamente nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici esistenti. Pertanto nel caso in cui l'importo stanziato fosse insufficiente a coprire l'intero ammontare delle richieste valide, queste saranno soddisfatte proporzionalmente.
Art. 4 Anagrafe elettronica delle imprese e in caso di versamento dei lavoratori
Presso l'Ente è istituita una anagrafe delle imprese e in caso di versamento dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni ed ai servizi dell'Ente nella quale dovranno essere memorizzate, in successione temporale, tutte le informazioni utili per il funzionamento dello stesso e le singole posizioni di diritto ed obbligo.
I dati individuali di aziende e lavoratori saranno soggetti per chiunque, membro di organismi dell'Ente o collaboratore subordinato, al più rigoroso vincolo del segreto d'ufficio, anche ai sensi della vigente normativa, mentre saranno pienamente divulgabili i dati aggregati generali o per territorio e settore.
Art. 5 Informazioni ai fruitori utenti ed ai soci
L'Ente invierà periodicamente, in base alle decisioni del C.d.A. o dei Comitati di categoria, alle imprese e ai lavoratori dipendenti, quando verrà attivato il predetto versamento per questi ultimi, ai rispettivi indirizzi, materiali di informazione, documentazione od altre indicazioni utili alla fruizione dei servizi e prestazioni comprese le innovazioni contrattuali relative all'Ente.
Art. 6 Contribuzioni comuni a tutti i settori
Le contribuzioni comuni a tutti i settori a carico dei datori di lavoro sono stabilite dagli accordi interconfederali regionali dell'artigianato ligure costitutivi di E.B.LIG., interpretativi ed in applicazione degli accordi interconfederali nazionali sugli Enti o Fondi Bilaterali e loro modificazioni.
Le entrate derivanti dal primo comma, dedotte le spese di funzionamento dell'Ente e le risorse destinate a consolidare all'esterno la struttura e l'operatività dell'Ente, di cui al successivo art. 11, nonché la quota destinata ad alimentare l'Ente Bilaterale Nazionale, saranno così ripartite:
- 5 % destinato alla tutela della capacita' operativa e del patrimonio aziendale nel caso di posti di lavoro e aziende messi in pericolo da calamita' naturali e/o causa di forza maggiore;
- 10% destinato al sostegno al reddito e della occupazione dei lavoratori dipendenti;
- 5 % destinato a iniziative di studio sul mercato del lavoro, ivi inclusi studi, ricerche e raccolte sistematiche ed a finanziare iniziative informatiche in favore delle imprese e dei lavoratori in tale materia. A questa stessa gestione affluiscono le eventuali risorse attribuite dalla regione Liguria e/o da altri soggetti pubblici o privati all'Ente per l'osservatorio del mercato del lavoro artigiano;
- 40% destinato al sostegno al credito alle imprese finalizzato al consolidamento dell'attività produttiva, al rinnovo e adeguamento tecnologico, anche riguardo agli aspetti ambientali e di sicurezza e al consolidamento e incremento dei livelli occupazionali. Rientrano in questa gestione anche iniziative volte a sostenere l'acquisizione di servizi reali all'impresa finalizzati allo scopo di consolidamento economico e occupazionale di cui sopra.
- 5 % destinato al finanziamento di iniziative volte al miglioramento delle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro interne alle aziende con dipendenti in rapporto anche all'applicazione delle leggi ed intese sindacali in materia di ambiente e sicurezza. A questa stessa gestione affluiscono le eventuali risorse attribuite dalla Regione Liguria e dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità e da altri soggetti pubblici o privati per le finalità ambientali e di tutela della salute;
- 5 % destinato ai progetti generali di formazione professionale e dal sostegno/incentivazione dell'attività formativa. Destinatari della formazione potranno essere tutti i soggetti indicati all'art. 3 comma 1 e 2;
- 20 % destinato agli interventi tesi all'incremento e mantenimento dell'occupazione.
- 10% destinato ad una gestione volta a rendere disponibili servizi ed utilità di carattere solidaristico ai lavoratori e ai titolari, soci e collaboratori dell'impresa artigiana.
Viene istituito un fondo di riserva statutario accantonando in corso d'esercizio tutti gli interessi e i proventi finanziari netti dell'attività di gestione dell'Ente fino a raggiungere il 10% delle entrate indicate dal bilancio preventivo.
Superata detta soglia, il gettito finanziario degli interessi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e l'orientamento fornito dai soci fondatori, potrà essere destinato al sostegno di quelle gestioni di primo livello che richiedano una maggiore disponibilità di risorse.
Per tutte le gestioni di cui sopra le risorse non impegnate nell'anno di riferimento potranno essere riportate a nuovo nella medesima gestione o utilizzate per il sostegno di quelle gestioni di 1° livello che richiedano una maggiore disponibilità di risorse, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e l'orientamento fornito dai soci fondatori.
Nell'ipotesi di calamita' naturali di particolare rilievo per cui risulti insufficiente la consistenza dello specifico Fondo, il C.d.A. potrà utilizzare il Fondo di Riserva e, previa delibera sull'eccezionalità dell'evento, potrà destinare fino al 50% delle risorse non destinate.
Art. 7 Nuove relazioni sindacali
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale 21/07/88 parte prima e dei conseguenti accordi regionali 23/07/91 e 29/10/93, sono affidati all'Ente i compiti di raccolta delle quote destinate a sostenere le nuove relazioni sindacali nei territori.
Le quote nominali raccolte, sulla base delle cifre stabilite dalla contrattazione nazionale o dai soci fondatori, al netto delle spese di gestione amministrativa, saranno erogate:
- alle OO.SS. regionali, previa intesa intersindacale, per la parte destinata alle attività di rappresentanza;
- alle OO.AA. regionali, per la realizzazione delle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali.
Art. 8 Attività istituzionali e di rappresentanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro
All'Ente possono essere affidati i compiti di raccolta delle eventuali quote destinate al funzionamento delle attività istituzionali e di rappresentanza previste dal D.L. 626/94 per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo gli accordi interconfederali nazionali, come recepiti ed applicati dalla contrattazione di categoria e dagli accordi interconfederali regionali.
Art. 9 Contribuzioni categoriali
Contratti o accordi collettivi regionali di categoria possono pattuire una contribuzione a carico di imprese e lavoratori finalizzata ad incrementare uno o più fondi. Inizialmente opererà solamente il fondo previsto all'art. 20.
L'entrata di cui al primo comma sarà messa a disposizione dei vari fondi categoriali, dedotte le spese di funzionamento in proporzione alle entrate complessive.
Art. 10 Contribuzioni volontarie
La possibilità di contribuzioni volontarie non e' attualmente operativa.
Art. 12 Gestione del fondo di solidarietà per la tutela della professionalità aziendale in caso di calamita' naturali ed eventi di forza maggiore.
Nel caso di calamita' naturali e/o eventi di forza maggiore che comportino danni tali all'impresa da rendere impossibile una ripresa dell'attività con dipendenti in tempi ragionevoli, quando tali eventi non siano coperti da assicurazione, l'impresa può avanzare richiesta di intervento al C.d.A. dell'Ente.
La richiesta dell'impresa dovrà essere corredata da una relazione dalla quale risulti:
- la quantità minima di risorse necessarie per poter riavviare l'attività aziendale, precisando il numero di lavoratori che si prevede di poter reimpiegare con tale investimento;
- il tempo minimo necessario per riavviare l'attività;
- l'inesistenza di risorse proprie dell'impresa su cui contare per la ripresa dell'attività produttiva;
- l'inesistenza di una copertura assicurativa;
- l'attestazione dell'esistenza di ordinativi o la dimostrazione di una situazione di mercato che renda probabile una consistente ripresa dell'attività aziendale.
Dovrà inoltre essere presentata perizia asseverata in fotocopia autenticata, nonché l'elencazione e descrizione analitica dei danni subiti sottoscritti dall'impresa.
Per le richieste danni inferiori a lire 5.000.000 e' sufficiente l'autocertificazione da effettuarsi tramite atto notorio autenticato. Il C.d.A. dell'Ente, previa verifica istruttoria sulla congruità delle domande, potrà deliberare i seguenti interventi nei limiti delle disposizioni sotto elencate. Il C.d.A. potrà deliberare, tenendo conto dei vincoli di bilancio, dei criteri generali sopra ricordati e degli ulteriori criteri operativi che verranno fissati nel regolamento esecutivo:
- per i lavoratori interessati: un sussidio nella misura e per il tempo stabiliti secondo i criteri approvati nel predetto regolamento esecutivo;
- per le imprese: un contributo fino ad un massimo del 20% del danno subito.
L'importo complessivo sul quale calcolare la percentuale dovuta sarà determinato dal 100 % dei danni per strutture ed attrezzature, nonché per la relazione della perizia e sull'80% dei danni alle scorte. Non vengono riconosciute le richieste danni per inattività.
Art. 13 Gestione del fondo per le iniziative a sostegno del reddito e dell'occupazione
Gli interventi finanziati da questo fondo consistono nella promozione dell'occupazione e al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nell'artigianato.
A titolo esemplificativo potranno trovare finanziamento a tale titolo:
- i contratti di solidarietà o di sospensione nelle aziende artigiane come regolamentati dalla legge n. 236/1993 e dagli accordi interconfederali regionali;
- la prestazione di sussidi per il reinserimento dei lavoratori licenziati da impresa artigiana per ragioni oggettive o per riduzione di personale.
Entro il primo anno di funzionamento, il C.d.A., accertata l'effettiva consistenza patrimoniale del fondo esistente, delibererà il piano di intervento e l'entità della spesa per l'anno successivo.
Art. 14 Gestione del fondo per le iniziative per il mercato del lavoro
Art. 15 Gestione del fondo ambiente/sicurezza
Le iniziative di tutela ambientale e per la sicurezza finanziabili con lo specifico fondo consistono: nella promozione dell'informazione e della formazione di base per le imprese e i lavoratori su tali temi; nella contribuzione all'abbattimento dei costi aziendali per la formazione del piano della sicurezza e di altri adempimenti di portata generale per le imprese.
Il Consiglio di Amministrazione delibera il piano annuale degli interventi ambientali, recependo le direttive riguardanti l'ordine di priorità delle iniziative proposte congiuntamente dalle parti di cui all'art. 1 dello Statuto, salvi i vincoli di destinazione e priorità che derivino dall'assegnazione all'Ente di risorse assegnate da Enti pubblici.
L'Ente provvede al finanziamento totale o parziale delle iniziative prescelte, nei limiti delle proprie specifiche disponibilità di bilancio, eventualmente mediante convenzione con il soggetto che provvederà all'effettiva gestione delle iniziative.
Nella convenzione dovrà essere previsto il diritto di controllo da parte dell'Ente sulla corretta gestione dell'attività finanziata e il diritto dell'Ente di revocare i finanziamenti qualora vengano riscontrate irregolarità.
Nella medesima convenzione, dovrà essere previsto altresì il diritto dell'Ente di acquisire tutti i dati statistici risultanti dalle singole iniziative, eccettuati i dati riferiti ai singoli lavoratori e alle singole imprese, che dovranno essere comunicati esclusivamente alle persone interessate sotto vincolo del segreto d'ufficio e ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 Gestione del fondo incremento e mantenimento occupazione
Gli interventi di incremento e mantenimento occupazione consistono in contributi a favore delle imprese che incrementano l'occupazione o mantengano i livelli occupazionali . Ad esempio : · assumano dipendenti a tempo indeterminato in aumento organico, · trasformino CFL e/o qualifichino apprendisti, · inseriscano giovani in percorsi di stage aziendale. Il C.d.A. delibera il piano annuale degli interventi occupazionali, recependo le direttive riguardanti l'ordine di priorità delle iniziative proposte congiuntamente dalle parti di cui all'art. 1 dello Statuto, salvo i vincoli di destinazione e priorità che derivano dall'assegnazione all'Ente di risorse assegnate da Enti pubblici. L'Ente provvede al finanziamento totale o parziale delle iniziative prescelte, nei limiti delle proprie specifiche disponibilità di bilancio.
Art. 17 Gestione del fondo e delle risorse per la formazione professionale
Il C.d.A. delibera il piano annuale di formazione professionale rivolta ai lavoratori dipendenti, recependo le direttive riguardanti i settori, le aree e i tipi di intervento e l'ordine di priorità pattuiti tra le parti di cui all'art. 1 dello Statuto.
Le iniziative e le attività formative possono essere rivolte alle partecipazioni dei titolari delle imprese artigiane, soci e collaboratori familiari, con particolare riguardo alla formazione manageriale di base.
Il C.d.A. curerà la diffusione e la conoscenza del predetto deliberato presso le istituzioni pubbliche e private che si occupano di formazione professionale, invitando gli interessati a presentare progetti di iniziativa e di azione.
Il C.d.A., anche avvalendosi di idoneo contributo professionale, presceglierà tra le proposte di formazione professionale quelle che a insindacabile giudizio dello stesso rispondono al miglior equilibrio tra ordine di priorità, costi e risultati formativi attesi, utilmente impiegabili dalle aziende artigiane della Liguria.
Rientrano, tra l'altro, nei progetti e nelle azioni formative:
- le iniziative di stage, orientamento e sensibilizzazione verso occasioni di lavoro nel settore artigiano anche nei confronti di giovani frequentanti i corsi scolastici;
- i progetti formativi volti a favorire l'inserimento dei lavoratori disabili anche attraverso il tirocinio previsto dalle specifiche normative o accordi;
- i progetti formativi per le azioni positive in applicazione delle normative sulle pari opportunità comprese azioni positive per l'imprenditoria femminile.
L'Ente provvede al finanziamento totale o parziale delle iniziative formative prescelte, nei limiti delle proprie specifiche disponibilità di bilancio, mediante convenzione con il soggetto che provvederà all'effettiva gestione dei corsi e/o delle iniziative.
Nella convenzione dovrà essere previsto l'obbligo di inviare all'Ente la relazione di sintesi sull'attività svolta e gli altri dati eventualmente richiesti nonché il diritto di controllo da parte dell'Ente sulla corretta gestione dell'attività formativa finanziata e il diritto dell'Ente di revocare i finanziamenti qualora vengano riscontrate irregolarità.
Al fine di favorire il concreto svolgimento delle attività formative il C.d.A., tenuto conto delle disponibilità di bilancio, potrà riconoscere, per attività formative che si svolgono in orario di lavoro con corresponsione della retribuzione, un parziale ristorno dei costi impropri alle aziende quale incentivo allo svolgimento delle attività. Fa capo a questa gestione un apposito sub fondo destinato alla tematica dei CFL e dell'apprendistato.
Art. 18 Gestione fondo credito alle imprese artigiane
Art. 19 Gestione del Fondo servizi di prestazioni individuali a carattere solidaristico
Le iniziative tese a rendere disponibili servizi ed utilità di carattere solidaristico consistono in :
· interventi a favore dei lavoratori colpiti da incidenti di carattere extra professionale;
· contributi a sostegno delle imprese il cui dipendente risulta colpito da incidente professionale o extra professionale. Saranno esclusi, in linea di massima, incidenti extra professionali causati da sport praticati a livello professionale o attività sportiva aerea, ed incidenti sul lavoro accaduti in ambiente non in regola con le norme del Dlgs 626/94.
· Contributi per servizi o consulenze di carattere fiscale a favore dei titolari delle imprese artigiane e dei propri dipendenti. Il contributo sarà erogato dell'EBLIG anche attraverso convenzione o contratto stipulato con terzi, previa approvazione del C.d.A.
Art. 20 Fondi categoriali per la formazione e l'aggiornamento professionale
Qualora dovessero affluire all'Ente risorse attribuite dalla Regione Liguria e/o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla gestione di precisi interventi disciplinati da apposite convenzioni, il C.d.A. dell'Ente attiverà specifiche "gestioni speciali" in cui verranno fatti confluire i fondi pubblici e gli stanziamenti propri deliberati dai competenti organi dell'Ente. L'Ente provvederà inoltre a rendicontare, nei termini previsti, al soggetto pubblico e/o privato convenzionato, la descrizione delle azioni dispiegate dall'Ente, le modalità di istruttoria dei progetti presentati, l'individuazione dei beneficiari del contributo, la documentazione dei risultati ottenuti nel rispetto degli obiettivi stabiliti, la distinta dei finanziamenti erogati.
